TESTAMENTO BIOLOGICO, IL FIDUCIARIO
La legge italiana (Legge n. 219/2017) stabilisce requisiti molto ampi per la scelta del fiduciario delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), comunemente note come "testamento biologico".
In sintesi, il fiduciario può essere qualunque persona di fiducia del disponente, a patto che sia in possesso di due requisiti fondamentali:
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Maggiorenne: Deve aver compiuto 18 anni.
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Capace di intendere e di volere: Deve essere legalmente e di fatto in grado di comprendere e di volere.
🤝 Chi può essere il fiduciario?
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Libera scelta del disponente: La legge non impone vincoli particolari. Il fiduciario non deve essere necessariamente un familiare o una persona legata da un vincolo giuridico (come un coniuge o un parente). Può essere un amico, un conoscente, o chiunque goda della completa fiducia del disponente.
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Ruolo: Il suo compito è fare le veci del disponente (tu) e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, garantendo che le volontà espresse nelle DAT siano scrupolosamente rispettate.
📝 Cosa deve fare il fiduciario?
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Accettazione della nomina: Il fiduciario deve accettare l'incarico. L'accettazione può avvenire con la sottoscrizione delle DAT stesse o con un atto successivo da allegare.
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Rinuncia: Il fiduciario può rinunciare alla nomina in qualsiasi momento con un atto scritto comunicato al disponente.
⚠️ Cosa succede se non si nomina un fiduciario?
La nomina del fiduciario è una facoltà, non un obbligo, ma è fortemente consigliata.
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Se le DAT non contengono l'indicazione di un fiduciario (o se questi ha rinunciato, è deceduto o è diventato incapace), le Disposizioni Anticipate di Trattamento mantengono comunque la loro efficacia.
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In caso di necessità, il Giudice Tutelare potrà provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno che, se necessario, farà le veci del disponente.
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